Sez. L - , Sentenza n. 23698 del 10/10/2017 (Rv. 646095 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria - Revocazione di sentenza di legittimità - Sospensione feriale - Inapplicabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la sospensione feriale dei termini va esclusa dal computo del termine lungo per la proposizione del ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. avverso le sentenze di legittimità, trovando applicazione anche nel giudizio di cassazione, in quanto richiamato ex art. 400 c.p.c., l’art. 3 della l. n. 742 del 1969 di cui non si ravvisano ragioni di incompatibilità con la disciplina della revocazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 400, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)