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Sez. L - , Sentenza n. 23698 del 10/10/2017 (Rv. 646095 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria - Revocazione di sentenza di legittimità - Sospensione feriale - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646095-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la sospensione feriale dei termini va esclusa dal computo del termine lungo per la proposizione del ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. avverso le sentenze di legittimità, trovando applicazione anche nel giudizio di cassazione, in quanto richiamato ex art. 400 c.p.c., l’art. 3 della l. n. 742 del 1969 di cui non si ravvisano ragioni di incompatibilità con la disciplina della revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 400, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)