Sez. L, Sentenza n. 20732 del 26/10/2004 (Rv. 577824 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria - Applicabilità - Esclusione, anche in riferimento al giudizio di Cassazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie di lavoro e previdenza, neanche nel giudizio di cassazione.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)