Sez. 3, Sentenza n. 18744 del 09/12/2003 (Rv. 568735 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Termini per proporre opposizione - Facoltà di abbreviazione da parte del giudice - Necessità dell'istanza di parte - Esclusione - Obbligo di motivazione - Esclusione.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 641, secondo comma, cod. proc. civ., non è necessaria la espressa richiesta del creditore istante ai fini del legittimo esercizio da parte del giudice della facoltà di ridurre fino a dieci giorni il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo in presenza di giusti motivi, atteso che in tutti i casi in cui il giudice è vincolato, nell'esercizio di un potere discrezionale, ad una espressa richiesta della parte, la norma espressamente condiziona l'esercizio di tale potere alla formulazione della richiesta; detto provvedimento, in difetto di una espressa previsione in tal senso, non è neppure soggetto all'obbligo di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 642 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 175
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)