Sez. 1, Sentenza n. 1809 del 20/02/1991 (Rv. 471020 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere | Natura - Determinazione - Criteri.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere
L'assegno di divorzio, nella nuova formulazione dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 introdotta dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, ha funzione eminentemente assistenziale, in quanto è subordinato alla mancanza di redditi e sostanze adeguate ed alla impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (adeguatezza da valutarsi nel contesto nel quale i coniugi hanno vissuto, quale situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni del richiedente), mentre gli altri criteri, costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi, vagliati unitariamente e confrontati al paradigma della durata del matrimonio, sono destinati ad operare solo in presenza del suddetto presupposto, incidendo esclusivamente sulla quantificazione dell'assegno stesso.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)