Sez. 1, Sentenza n. 1322 del 17/03/1989 (Rv. 462176 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - NATURA - ATTRIBUZIONI - PRESUPPOSTI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - NATURA - ATTRIBUZIONI - PRESUPPOSTI.*
In materia di assegno di divorzio, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 10 legge 6 marzo 1987 n. 74 all'art. 5, comma quarto, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (applicabili anche ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della prima legge), condizione necessaria per affermare il diritto all'assegno - la cui natura risulta eminentemente assistenziale - è che il coniuge richiedente non abbia redditi adeguati, e cioè tali che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva in costanza di matrimonio; pertanto il giudice del merito, ove accerti l'adeguatezza dei mezzi del richiedente (comprensivi sia dei redditi che dei cespiti patrimoniali che non producono reddito, ma che possono soddisfare i bisogni del proprietario attraverso la loro alienazione), legittimamente rigetta la domanda di assegno senza necessità di esaminare gli altri elementi indicati nella norma. (V 1773/88, mass n 457759).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)