Sez. 1, Sentenza n. 6207 del 09/07/1997 (Rv. 505848 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Natura - Determinazione - Criteri.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio trova il suo presupposto nella sussistente inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante a consentirgli la conservazione di un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio, e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, con la conseguenza che la misura concreta del detto assegno (e, quindi, indirettamente, l'attribuzione, in concreto, di una somma idonea a garantire all'istante la conservazione di condizioni economiche analoghe a quelle godute durante la convivenza matrimoniale) va determinata sulla base degli elementi indicati nell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, e, cioè, delle condizioni dei coniugi, delle ragioni del divorzio, del contributo alla vita familiare ed al patrimonio (comune o dell'altro coniuge), del reddito di entrambi, della durata del matrimonio.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)