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Sez. 1, Sentenza n. 6207 del 09/07/1997 (Rv. 505848 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Natura - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1997-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505848-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio trova il suo presupposto nella sussistente inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante a consentirgli la conservazione di un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio, e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, con la conseguenza che la misura concreta del detto assegno (e, quindi, indirettamente, l'attribuzione, in concreto, di una somma idonea a garantire all'istante la conservazione di condizioni economiche analoghe a quelle godute durante la convivenza matrimoniale) va determinata sulla base degli elementi indicati nell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, e, cioè, delle condizioni dei coniugi, delle ragioni del divorzio, del contributo alla vita familiare ed al patrimonio (comune o dell'altro coniuge), del reddito di entrambi, della durata del matrimonio.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)