Sez. 2, Sentenza n. 1046 del 23/04/1966 (Rv. 322097 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - SERVITU VOLONTARIE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - NATURA E CONDIZIONI - VOLONTA CONTRARIA - FORMA.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - SERVITU VOLONTARIE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - NATURA E CONDIZIONI - VOLONTA CONTRARIA - FORMA.*
La Costituzione della servitu per destinazione del padre di famigliache a norma degli artt.1061 e 1062 del cod. civ. ha luogo riguardo alle servitu apparenti, quando si dimostri che due fondi, attualmente di visi, siano stati posseduti dallo stesso proprietario e che questi abbia posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitu si intende stabilita ope legis e a titolo originario, senza il concorso della volonta tacita o presunta del proprietario, per il solo fatto che, all'atto della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, le cose siano state poste o lasciate nello stato dal quale risulta la servitu. Nella predetta fattispecie, di natura non negoziale, la volonta puo acquistare Rilevanza solo in senso negativo, e cioe nel senso di impedire che la reale situazione di fatto, in cui i fondi divisi vennero lasciati, si traduca in una situazione giuridica di asservimento dell'uno all'altro. Ma perche cio avvenga occorre che la volonta contraria alla Costituzione della servitu risulti inequivocabilmente dallo stesso negozio con cui si e attuato il frazionamento dell'unico fondo originario.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)