Sez. U, Sentenza n. 3044 del 27/11/1963 (Rv. 264682 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - FORMAZIONE PROGRESSIVA DEL CONTRATTO - CONSACRAZIONE PER ISCRITTO DEGLI ACCORDI RAGGIUNTI - NATURA GIURIDICA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - FORMAZIONE PROGRESSIVA DEL CONTRATTO - CONSACRAZIONE PER ISCRITTO DEGLI ACCORDI RAGGIUNTI - NATURA GIURIDICA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Qualora l'iter delle dichiarazioni progressivamente rese dalle parti sia stato consacrato per iscritto, occorre accertare se lo scritto, sempre che contenga l'enunciazione degli estremi essenziali allo schema del contratto preso in esame, sia stato redatto dalle parti a documentazione di un accordo reciprocamente vincolante (sotto il profilo, a seconda dei casi, di un contratto preliminare ovvero di un contratto definitivo) o se, al contrario, sia stato redatto con la limitata funzione probatoria delle trattative svoltesi positivamente fino a quel momento (cosiddetta puntuazione del contratto), lasciando quindi inalterata alle parti quella liberta di recesso dalle trattative che trova un limite nella responsabilita precontrattuale di cui all'art 1337 cod civ. tale accertamento e devoluto al giudice di merito e non e sindacabile in Cassazione tutte le volte che non si presenti viziato da errori di diritto o di logica. (Conf 2223'59' 4452'56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)