Sez. 3, Sentenza n. 10495 del 07/05/2009 (Rv. 608400 - 01)
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Diffamazione a mezzo d'opera teatrale, cinematografica o letteraria - Diritto al risarcimento dei danni - Presupposti - Fattispecie.
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)
In tema di diffamazione a mezzo d'opera teatrale, cinematografica o letteraria, perché possa dirsi integrata la fattispecie generatrice del diritto al risarcimento dei danni ad essa collegati non è sufficiente che il giudice accerti la natura non veritiera dei fatti o delle circostanze attinenti ad una persona menzionata e che possano arrecare danno alla sua dignità, ma è necessario che accerti altresì da un lato, che non si tratti di opera artistica, caratterizzata, in quanto tale, dall'idealizzazione della realtà od espressa mediante varie figure retoriche tendenti ad una trasfigurazione creativa, e, dall'altro, che l'espressione diffamatoria sia stata effettivamente percepita non solo come veritiera ma soprattutto come gratuitamente offensiva. (Nella specie la S.C. ha negato la natura diffamatoria del monologo di un attore mandato in onda dalla RAI, nella parte in cui poteva aver evocato la vicenda di un bambino caduto in un pozzo per colpa della madre, la quale avrebbe poi ipocritamente finto dolore dinanzi al pubblico, pur senza provare rimorso per il suo turpe operato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)