Sez. 3, Sentenza n. 7798 del 31/03/2010 (Rv. 612292 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE | Opera letteraria - Attività giornalistica - Diversità - Sussistenza - Caratteri - Diffamazione a mezzo di opera letteraria - Contenuto non veritiero dello scritto - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie in tema di prefazione ad un libro.
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE
L'estrinsecazione del pensiero che si realizza tramite un'opera letteraria è diversa rispetto a quella che si compie tramite l'attività giornalistica; mentre quest'ultima, che trova il proprio fondamento nell'art. 21 Cost., svolge la funzione di offrire informazioni, notizie, fatti e vicende, anche se con l'aggiunta di valutazioni soggettive, l'opera letteraria, tutelata innanzitutto dall'art. 9 Cost., si connota per la creatività o, comunque, per l'affermazione di ideali e valori che l'autore intende trasmettere agli altri; ne consegue che, affinché un'opera letteraria assuma carattere diffamatorio, non basta che essa non sia veritiera, perché compito dell'arte non è quello di descrivere la realtà nel suo obiettivo e concreto verificarsi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva applicato alla redazione della prefazione ad un libro i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Costituzione art. 9, Costituzione art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)