Sez. 3, Sentenza n. 28411 del 28/11/2008 (Rv. 605611 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE | Diritto di satira - Manifestazione del diritto di critica - Condizioni - Verità - Irrilevanza - Continenza - Necessità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l'immagine artistica come accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte. Diversamente dalla cronaca, la satira è sottratta al parametro della verità in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purchè siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Non può, invece, essere riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)