Sez. 1, Sentenza n. 3338 del 19/02/2015 (Rv. 634900 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Opposizione allo stato passivo - Art. 95, terzo comma, legge fall. nel testo vigente "ratione temporis" - Credito risultante da sentenza non ancora passata in giudicato - Necessità di impugnazione per la non ammissione al passivo - Interpretazione estensiva - Applicabilità anche alla liquidazione coatta amministrativa - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
L'art. 95, terzo comma, legge fall. - nel testo vigente "ratione temporis", anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 80 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 -, applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa, va interpretato estensivamente nel senso che la norma opera anche nell'ipotesi in cui il fallimento (o la liquidazione coatta amministrativa) sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, il quale, onde evitarne il passaggio in giudicato, è tenuto ad impugnarla, risultando tale soluzione coerente con il principio della ragionevole durata del processo. Ne consegue che la sentenza di accertamento del credito, eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficacia nei confronti della procedura, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore in caso di accoglimento della domanda in primo grado.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 95, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)