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Sez. 5, Sentenza n. 19380 del 17/12/2003 (Rv. 569038 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione, ex art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili posseduti dai consorzi tra enti pubblici territoriali - "Ius superveniens" di cui all'art. 31, comma 18, della legge n. 289 del 2002 - Applicazione dell'esenzione anche ai consorzi tra enti territoriali e non territoriali - Natura interpretativa della norma e conseguente sua efficacia retroattiva - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569038-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta che l'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede per gli immobili (destinati esclusivamente ai compiti istituzionali) posseduti - fra l'altro - dai consorzi tra gli enti pubblici territoriali ivi indicati deve ritenersi applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti - non territoriali - che siano individualmente esenti ai sensi della citata disposizione, in virtù dell'art. 31, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, norma avente una chiara natura di interpretazione autentica e, quindi, efficacia retroattiva, con conseguente applicabilità nei procedimenti pendenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 31 com. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)