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Sez. 1, Sentenza n. 2645 del 17/07/1969 (Rv. 342289 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - STIMA DEI PERITI - VALORE DI PERIZIA GIUDIZIALE - NATURA DI VALUTAZIONE PROVVISORIA - SUSSISTENZA - CARATTERE IMPERATIVO - ESCLUSIONE - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - IRRILEVANZA - IMPUGNAZIONE DELLA STIMA DA PARTE DELL'ESPROPRIANTE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342289-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - STIMA DEI PERITI - VALORE DI PERIZIA GIUDIZIALE - NATURA DI VALUTAZIONE PROVVISORIA - SUSSISTENZA - CARATTERE IMPERATIVO - ESCLUSIONE - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - IRRILEVANZA - IMPUGNAZIONE DELLA STIMA DA PARTE DELL'ESPROPRIANTE - AMMISSIBILITA.*

La stima dei periti, eseguita a sensi degli artt 32 e 34 della legge 25 giugno 1865, n 2359, e alla quale la legge stessa da valore di perizia giudiziale, concreta una valutazione provvisoria del bene da espropriare, ed e priva di un proprio carattere imperativo, ne lo acquista per effetto del decreto del prefetto che pronunzia l'espropriazione e che non ha alcun potere dispositivo in ordine all'indennita. Detto carattere di provvisorieta e alla base dell'interpretazione che, pur nel silenzio della legge, riconosce anche all'espropriante la facolta di non accettare la stima. (V 346'66, mass n 320671 1427'65 1483'63 753'62).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 34 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)