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Sez. L, Sentenza n. 11808 del 29/11/1993 (Rv. 484536 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Tutela e sicurezza sociale - I.N.A.D.E.L. | Indennità premio di servizio - Diritto alla rivalutazione ed agli interessi ex art. 429 cod. proc. civ. - Termine prescrizionale - Decorrenza - Difetto di coincidenza della data di cessazione del rapporto con quella dell'insorgenza delle condizioni di responsabilità dell'Ente ex sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484536-01

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Tutela e sicurezza sociale - I.N.A.D.E.L.

Gli interessi e la rivalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma cod. proc. civ. - applicabile anche con riguardo a crediti per prestazioni previdenziali, a seguito della sentenza n. 156 del 1991 della Corte costituzionale - non rappresentano una forma risarcitoria da fatto illecito, ma costituiscono una componente essenziale del credito e, sono, di conseguenza, assoggettati al medesimo regime prescrizionale stabilito per quest'ultimo. Pertanto, trattandosi di indennità premio di servizio, il termine prescrizionale decorre, sia per la somma capitale che per i detti incrementi della medesima, dalla data di collocamento in quiescenza dell'assicurato, in coincidenza della quale maturano i requisiti di anzianità per la liquidazione della menzionata provvidenza, talché il titolare è ormai in condizione di far valere il relativo diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2935 cod. civ., senza che rilevi in contrario il difetto di coincidenza di tale data con quella (posteriore) dell'insorgenza delle condizioni di responsabilità dell'ente previdenziale, cui, secondo la citata sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale, si ricollega l'inizio della operatività del meccanismo di rivalutazione automatica ex art. 429, terzo comma cit..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)