Sez. L, Sentenza n. 72 del 04/01/1995 (Rv. 489517 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio - Ritardato pagamento - Credito concernente il risarcimento del conseguente maggior danno - Prescrizione - Decorrenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE
Il credito concernente il risarcimento del maggior danno da ritardato adempimento di obbligazione pecuniaria relativa alla indennità premio di servizio costituisce una componente essenziale del credito principale; pertanto per essa la prescrizione comincia a decorrere con il maturare dell'unitario diritto correlato al collocamento a riposo dell'impiegato, non potendosi far riferimento al momento successivo della data del passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto il diritto del medesimo creditore all'integrazione delle somme già corrisposte dall'I.N.A.D.E.L. per la suddetta indennità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)