diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 13074 del 04/12/1991 (Rv. 474900 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Intermediazione nelle prestazioni lavorative - Divieto - Enti pubblici - Applicabilità - Trasgressione - Conseguenze - Rapporto di lavoro - Costituzione "ex lege" con l'interponente o appaltante - Interponente ente pubblico - Natura del rapporto di lavoro - Rapporto di pubblico impiego - Configurabilità - Accertamento - Devoluzione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1991-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474900-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere

La trasgressione del divieto d'intermediazione nelle prestazioni lavorative fissate dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, applicabile pure nei confronti degli enti pubblici, implica che il rapporto di lavoro viene a costituirsi "ex lege " con l'interponente o appaltante, configurandosi, ove tale soggetto sia un ente (come, nella specie, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), un rapporto di pubblico impiego, il cui accertamento è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 08/12/1927 num. 2258, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)