Sez. 4, Sentenza n. 35936 del 27/02/2003 Cc. (dep. 19/09/2003) Rv. 226167 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE | Mancata convalida del sequestro - Diritto al compenso del custode - Persistenza - Limiti.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE
La mancata convalida del sequestro, se ne comporta la perdita di efficacia, non determina di per sè la cessazione dell'ufficio di custode e la perdita del diritto di costui al relativo compenso, che va fatto valere nei confronti dello Stato fino alla scadenza del trentesimo giorno successivo a quello della comunicazione dell'avvenuta restituzione del bene all'avente diritto e nei confronti di quest'ultimo per il periodo successivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 265, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 265, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 691 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 691 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 84, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)