Sez. U, Sentenza n. 25161 del 24/04/2002 Cc. (dep. 02/07/2002) Rv. 221662 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE | Provvedimento di restituzione - Spese relative al periodo successivo ai trenta giorni seguenti alla comunicazione del provvedimento all'interessato - Addebito all'erario - Esclusione - Addebito all'interessato - Sussistenza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE
Le spese di custodia delle cose sequestrate nell'ambito di procedimento penale non possono gravare sull'erario per il periodo di tempo successivo al trentesimo giorno dalla data in cui l'avente diritto alla restituzione ha ricevuto comunicazione del relativo provvedimento, poiché da tale momento viene meno il carattere pubblicistico della funzione di custode e si instaura un rapporto meramente civilistico tra quest'ultimo e l'avente diritto alla restituzione della cosa che contrae un'obbligazione diretta nei confronti del primo, ove non ne curi il tempestivo ritiro per incuria, negligenza o qualsiasi altro comportamento consapevole e volontario, connotato da colpa, anche se lievissima.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 265, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 265, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 84, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 84, Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 12, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)