Sez. 6, Sentenza n. 39268 del 12/07/2013 Cc. (dep. 23/09/2013) Rv. 256269 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DELL'IMPUTATO | Decisione del tribunale ex art. 310 cod. proc. pen. di accoglimento dell'appello del P.M. - Passaggio in giudicato della sentenza di condanna prima della decisione della Cassazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Configurabilità - Effetti sulla misura cautelare - Indicazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DELL'IMPUTATO
Va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il provvedimento del tribunale del riesame che, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., abbia accolto l'appello del P.M. disponendo una misura cautelare più grave di quella in corso, quando la fase di cognizione si sia conclusa con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna prima della decisione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non consente alla decisione del tribunale della libertà di divenire definitiva, con la conseguenza che resta fermo lo stato cautelare preesistente la decisione del medesimo tribunale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)