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Sez. 2, Sentenza n. 171 del 09/01/1980 (Rv. 403565 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - PROVA INDIZIARIA O PRESUNTIVA - CARATTERE ORDINARIO - CONSEGUENZA - ESAME GLOBALE E COMPLESSIVO DI TUTTE LE RISULTANZE ISTRUTTORIE CONSIDERATE IN UNA VISIONE UNITARIA - NECESSITA - OMISSIONE - VALUTAZIONE DISTINTA E SEPARATA DELLE VARIE CIRCOSTANZE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403565-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - PROVA INDIZIARIA O PRESUNTIVA - CARATTERE ORDINARIO - CONSEGUENZA - ESAME GLOBALE E COMPLESSIVO DI TUTTE LE RISULTANZE ISTRUTTORIE CONSIDERATE IN UNA VISIONE UNITARIA - NECESSITA - OMISSIONE - VALUTAZIONE DISTINTA E SEPARATA DELLE VARIE CIRCOSTANZE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di simulazione, la natura stessa della controversia non consente, ordinariamente, il ricorso a prove diverse da quella indiziaria e presuntiva: pertanto il giudice del merito, per dare una valida dimostrazione dell'esistenza o dell'inesistenza della simulazione, deve prendere in esame le circostanze desumibili dalla causa, procedendo ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie considerate in una visione unitaria: ove cio non faccia e si limiti ad un esame distinto e separato delle varie circostanze accertate, la sua valutazione delle prove non si sottrae a censura in Sede di legittimita. (V 842/76, mass n 379506).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)