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Sez. L, Sentenza n. 7596 del 15/05/2003 (Rv. 563137 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Attribuzione al giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità- Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa al potere di recesso del datore di lavoro previsto dall'art. 33 del CCNL per i giornalisti.
Stato
decisa il 2003-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563137-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che, con riferimento all'art. 33 del CCNL giornalistico, sul presupposto che le condizioni del compimento del sessantesimo anno di età e del possesso di trentatrè anni di anzianità contributiva previdenziale, che, in base alla citata disposizione, legittimano il recesso del datore di lavoro, dovessero sussistere al momento in cui il recesso era venuto in essere - trattandosi di requisiti di validità del negozio unilaterale recettizio che si perfeziona al momento in cui la volontà del recedente perviene a conoscenza del suo destinatario -, aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento, al quale era stato apposto un termine iniziale di efficacia coincidente con la scadenza del periodo di preavviso, la cui comunicazione era pervenuta al lavoratore prima della maturazione di entrambi i suddetti requisiti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)