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Sez. U, Ordinanza n. 11512 del 10/07/2012 (Rv. 623243 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Procedimento sommario di cognizione - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623243-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione afferente a procedimento sommario ex art. 702-bis e seguenti cod. proc. civ., trattandosi di rito avente natura cognitiva e non cautelare, come è anche esplicitamente affermato dalla rubrica del capo III-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 51 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)