Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11465 del 14/05/2013 (Rv. 626619 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO | Procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis cod. proc. civ. - Mezzo di impugnazione ex art. 704-quater cod. proc. civ. - Natura - Appello - Mancata proposizione - Passaggio in giudicato dell'ordinanza - Fondamento - Giudice dell'impugnazione - Identificazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO
In tema di procedimento sommario di cognizione, l'art. 704-quater disciplina un mezzo di impugnazione che ha natura di appello (e non di reclamo cautelare), la cui mancata proposizione comporta il passaggio in giudicato dell'ordinanza emessa ex art. 702-bis cod. proc. civ., prefigurando un procedimento con pienezza sia di cognizione (come in primo grado) che di istruttoria (a differenza del primo grado, ove è semplificata), analogo a quello disciplinato dall'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che tale impugnazione va proposta alla corte d'appello e non al tribunale in sede collegiale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)