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Sez. 5 - , Sentenza n. 15834 del 15/06/2018 (Rv. 649192 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Ammissione del credito impositivo al passivo fallimentare - Successiva notifica della cartella al curatore - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649192-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE

In tema di riscossione delle imposte, ove l'iscrizione a ruolo sia avvenuta a seguito della dichiarazione di fallimento del contribuente, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 112 del 1999, ed il credito impositivo sia stato ammesso al passivo, non è necessaria la successiva notifica della cartella esattoriale al curatore, essendo questa prodromica all'esecuzione individuale, che non può essere iniziata o proseguita sui beni del fallito ai sensi dell'art. 51 l.fall.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 33, Legge Falliment. art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)