Sez. 5 - , Sentenza n. 15834 del 15/06/2018 (Rv. 649192 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Ammissione del credito impositivo al passivo fallimentare - Successiva notifica della cartella al curatore - Necessità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte, ove l'iscrizione a ruolo sia avvenuta a seguito della dichiarazione di fallimento del contribuente, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 112 del 1999, ed il credito impositivo sia stato ammesso al passivo, non è necessaria la successiva notifica della cartella esattoriale al curatore, essendo questa prodromica all'esecuzione individuale, che non può essere iniziata o proseguita sui beni del fallito ai sensi dell'art. 51 l.fall.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 33, Legge Falliment. art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)