Sez. 5 - , Sentenza n. 25897 del 16/11/2020 (Rv. 659651 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Società in amministrazione straordinaria - Universalità soggettiva e oggettiva - Conseguenze - Applicabilità art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Obbligo di insinuazione al passivo dell'Agenzia per crediti antecedenti alla procedura.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
In tema di IVA, la concorsualità della procedura di amministrazione straordinaria, disciplinata dal d.l. n. 347 del 2003, conv., con modif., in l. n. 39 del 2004, in riferimento ai principi di universalità oggettiva e di universalità soggettiva che la contrassegnano, comporta l'applicabilità, perché compatibile, dell'art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e l'Agenzia delle entrate, in relazione ai crediti erariali vantati, anche a titolo di sanzioni derivanti dalla violazione di leggi tributarie commessa in data antecedente alla procedura, deve insinuarsi al passivo della procedura.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/02/2004 num. 39 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)