diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 23513 del 27/10/2020 (Rv. 659639 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Ammissione del credito impositivo al passivo fallimentare - Notifica della cartella successivamente alla chiusura del fallimento - Decadenza della Agenzia - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659639-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In tema di riscossione delle imposte, a seguito della dichiarazione di fallimento del contribuente, ove il credito impositivo sia stato ammesso al passivo, la notifica della cartella di pagamento effettuata successivamente alla chiusura del fallimento non determina la decadenza dell'Amministrazione finanziaria in quanto il termine, finché pende il fallimento, non inizia a decorrere, non potendo essere notificata al socio fallito la cartella prodromica all'esecuzione individuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)