Sez. 1, Sentenza n. 1565 del 28/05/1973 (Rv. 364385 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione delle risultanze processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, vagliando a tal fine l'attendibilita e la concludenza delle prove raccolte, con l'unico limite di consentire il controllo dell'iter logico-giuridico posto a base della decisione. (Conf 3753/71, mass n 355568).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)