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Sez. 1, Sentenza n. 1565 del 28/05/1973 (Rv. 364385 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364385-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle risultanze processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, vagliando a tal fine l'attendibilita e la concludenza delle prove raccolte, con l'unico limite di consentire il controllo dell'iter logico-giuridico posto a base della decisione. (Conf 3753/71, mass n 355568).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)