Sez. 2, Sentenza n. 3212 del 28/10/1974 (Rv. 371730 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione delle risultanze processuali rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, al quale compete di individuare le fonti del proprio convincimento vagliando a tal fine l'attendibilita e la concludenza degli elementi di prova raccolti, con l'unico limite di consentire mediante congrua motivazione il controllo dell'iter logico- giuridico posto a base della decisione. (V 1565'73, mass n 364385).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)