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Sez. 2, Sentenza n. 3212 del 28/10/1974 (Rv. 371730 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371730-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle risultanze processuali rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, al quale compete di individuare le fonti del proprio convincimento vagliando a tal fine l'attendibilita e la concludenza degli elementi di prova raccolti, con l'unico limite di consentire mediante congrua motivazione il controllo dell'iter logico- giuridico posto a base della decisione. (V 1565'73, mass n 364385).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)