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Sez. L, Sentenza n. 1398 del 11/02/1991 (Rv. 470871 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio | In genere - Rapporti di lavoro marittimo in regime di continuità - Luogo di cessazione del rapporto - Rilevanza - Individuazione - Luogo dello sbarco e luogo del domicilio del marittimo - Condizioni rispettive.
Stato
decisa il 1991-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470871-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio

Con riguardo ai rapporti di lavoro marittimo in regime di continuità, il luogo di cessazione del rapporto di lavoro - rilevante, ai sensi dell'art. 603 cod. nav. (non abrogato dall'art. 413 cod. proc. civ. e non sospettabile d'illegittimità rispetto all'art. 3 Cost.), ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine alle relative controversie - va individuato in quello dello sbarco solo in caso di estinzione del rapporto durante la navigazione, mentre negli altri casi deve farsi riferimento al luogo in cui, in esecuzione del contratto, il marittimo si sarebbe dovuto trovare nel momento in cui si verifica l'effetto estintivo, e cioè con riguardo al luogo del domicilio del lavoratore stesso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)