Sez. L, Sentenza n. 5160 del 23/05/1998 (Rv. 515756 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE | Recesso del marittimo, in regime di continuità, durante il riposo compensativo - Controversia - Competenza giudice del lavoro - Territorio - Luogo di ricevimento da parte dell'armatore, della notizia delle dimissioni - Rilevanza - Fondamento - Atto recettizio, idoneo alla cessazione unilaterale del rapporto - Previsione del C.C.N.L. di immediata cancellazione dal C.R.L. - Conseguente cancellazione dal turno - Automaticità.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE
Ai fini dell'individuazione della competenza territoriale del Pretore, in qualità di giudice del lavoro, nella controversia tra il marittimo arruolato in regime di continuità (cosiddetto regime di "C.R.L.") e l'armatore della nave, il luogo di cessazione del rapporto - foro alternativamente concorrente con gli altri indicati dallo stesso art. 603 c.n. - nel caso di dimissioni rassegnate nel periodo di riposo compensativo a terra, va individuato non già nel domicilio di quegli, applicabile nel diverso caso del licenziamento, bensì nel luogo in cui l'armatore ne ha notizia perché, per espressa previsione contrattuale (art. 92, n. 12 C.C.N.L. del 28 luglio 1991), conformemente alla natura unilaterale recettizia di esse, determinativa della cessazione del rapporto indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro, sono causa di immediata cancellazione dalla C.R.L. e quindi l'armatore non è obbligato a comunicargli la cancellazione dal turno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Navig. art. 603 CORTE COST., Cod. Navig. art. 325 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)