Sez. L, Sentenza n. 5254 del 09/04/2001 (Rv. 545767 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Controversie di lavoro relative a rapporto nautico - Individuazione del giudice competente - Criteri ex art 603 cod. nav. - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
Con riguardo alle controversie individuali tra lavoratore marittimo arruolato in regime di continuità ed armatore della nave, l'individuazione del giudice di prima istanza territorialmente competente va effettuata, in base ai criteri di collegamento fissati dall'art. 603 cod. nav., tenendo conto del luogo di cessazione del rapporto di lavoro che, nel caso di dimissioni rassegnate durante il periodo di riposo compensativo a terra ai sensi dell'art. 39 del ccnl 24 luglio 1991, va individuato nel luogo in cui l'armatore ne ha avuto notizia. La dichiarazione di recesso del lavoratore, infatti, conformemente alla sua natura recettizia, determinativa della cessazione del rapporto di lavoro, produce effetto risolutivo ai sensi degli art. 1373 - 2118 cod. civ. e non necessita per il suo perfezionamento della cancellazione dal ruolo di continuità retribuita, poiché, rappresentando detto ruolo istituto di creazione contrattuale e come tale privo di valenza pubblicistica, essa assolve funzione ricognitiva di mera presa d'atto conseguenziale alla manifestazione della volontà di recedere.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 603 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)