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Sez. 3, Sentenza n. 959 del 11/02/1980 (Rv. 404393 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404393-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*

Il principio che l'omesso pagamento dei canoni alle scadenze, costituendo la violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, rende inutile una valutazione specifica della gravita dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto, e applicabile soltanto nell'ipotesi in cui il mancato pagamento, protratto nel tempo, abbia riguardato l'intero canone e non gia una parte di esso. (V 1709/72, mass n 358606; (V 610/70, mass n 345748; (V 550/69, mass n 338719).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)