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Sez. 3, Sentenza n. 610 del 10/03/1970 (Rv. 345748 - 01)

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - MOROSITA - VIOLAZIONE DI UNO DEGLI OBBLIGHI FONDAMENTALI INCIDENTE SULL'ECONOMIA DEL CONTRATTO - CASI DI IMPEDIMENTO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ECCEZIONALITA.*
Stato
decisa il 1970-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345748-01

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - MOROSITA - VIOLAZIONE DI UNO DEGLI OBBLIGHI FONDAMENTALI INCIDENTE SULL'ECONOMIA DEL CONTRATTO - CASI DI IMPEDIMENTO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ECCEZIONALITA.*

L'omesso od irregolare pagamento del canone di locazione costituisce violazione di uno dei fondamentali obblighi gravanti sul conduttore, incidente su tutta l'economia del contratto, onde solo in casi eccezionali, di cui l'inadempiente e tenuto a fornire la necessaria dimostrazione, puo ravvisarsi quella attenuazione di interesse da parte del locatore, tale da impedire la risoluzione del contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)