Sez. 2, Sentenza n. 2173 del 15/09/1967 (Rv. 329321 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - OPPONIBILITA AL TERZO - TRASCRIZIONE - NECESSITA - CONOSCENZA EFFETTIVA O SOGGETTIVA - IRRILEVANZA.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - OPPONIBILITA AL TERZO - TRASCRIZIONE - NECESSITA - CONOSCENZA EFFETTIVA O SOGGETTIVA - IRRILEVANZA.*
Ai fini di una opponibilita di una servitu ai terzi contraenti, deve essere considerata soltanto la conoscibilita legale, oggettivamente risultante dal contenuto del contratto trascritto, conoscibilita che non puo essere sostituita od integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile aliunde. (nella specie, i giudici di merito avevano rilevato - a) che l'esistenza di una servitu di passaggio sul cortile interno di un fabbricato rustico a favore di una cascina non poteva non essere conosciuta dalla parte, attrice in giudizio, precedente proprietaria della cascina, la quale aveva inoltre costituito la servitu di passaggio, b) che dal solo esame della nota di trascrizione dell'atto di vendita del fondo servente risultavano il rapporto di servitu tra i due fondi, dominante e servente, ed anche il contenuto inequivoco della servitu, cioe il passaggio, ed il locus servitutis, cioe -sul cortile interno-. La Corte regolatrice ha affermato che erroneamente i detti giudici di merito avevano preso in considerazione la particolare qualita soggettiva della parte attrice ed ha precisato altresi, che esattamente, invece, i detti giudici avevano dato Rilevanza all'oggettiva conoscibilita fondata sulla nota di trascrizione).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)