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Sez. 2, Sentenza n. 220 del 24/01/1969 (Rv. 338169 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - OPPONIBILITA AL TERZO - ATTO DI COMPRAVENDITA DI UN IMMOBILE CONTENENTE LA COSTITUZIONE DI UNA SERVITU A CARICO DI ALTRO IMMOBILE DEL VENDITORE - INDICAZIONE DELLA COSTITUZIONE DI SERVITU NELLA NOTA DI TRASCRIZIONE - NECESSITA - MANCANZA - INOPPONIBILITA DEL TITOLO AGLI ACQUIRENTI DELL'IMMOBILE SERVENTE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338169-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - OPPONIBILITA AL TERZO - ATTO DI COMPRAVENDITA DI UN IMMOBILE CONTENENTE LA COSTITUZIONE DI UNA SERVITU A CARICO DI ALTRO IMMOBILE DEL VENDITORE - INDICAZIONE DELLA COSTITUZIONE DI SERVITU NELLA NOTA DI TRASCRIZIONE - NECESSITA - MANCANZA - INOPPONIBILITA DEL TITOLO AGLI ACQUIRENTI DELL'IMMOBILE SERVENTE - LIMITI.*

Quando un atto di compravendita contenga anche un patto inteso alla Costituzione di una servitu a favore dell'immobile oggetto del contratto e a carico di un altro immobile del venditore, la trascrizione e la relativa nota, oltre a menzionare il trasferimento del diritto di proprieta, devono contenere l'indicazione espressa e specifica della Costituzione della servitu. Pertanto, in Mancanza di detta indicazione, il titolo costitutivo della servitu deve considerarsi non trascritto e, di conseguenza, esso non e opponibile agli acquirenti dell'immobile gravato dalla servitu, salvo che l'esistenza di questa risulti espressamente menzionata e riconosciuta nel rispettivo titolo di acquisto. (V 696-68, massima 331902 2173-67, massima 329321).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)