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Sez. L, Sentenza n. 6598 del 29/03/2005 (Rv. 580993 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Erogazione di farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale - Art. 8, commi 9 e seguenti, legge n. 537 del 1993 - Commissione unica del farmaco - Provvedimento a carattere generale e conformativo - Necessità - Inclusione dei farmaci nelle classi a), b) o c) - Discrezionalità amministrativa - Configurabilità - Conformità all'art. 32 Cost. Sussistenza - Disapplicabilità del provvedimento generale - Limiti - Possibilità di sindacato non circoscritto alla legittimità - Esclusione - Deduzione di errore tecnico della Commissione nella classificazione dei farmaci - Limiti.
Stato
decisa il 2005-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580993-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI

Il diritto alla somministrazione dei farmaci è attributo agli utenti del servizio sanitario nazionale dall'art. 8, commi 9 e seguenti, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la mediazione del provvedimento, a carattere generale e conformativo (espressione di discrezionalità amministrativa e non meramente tecnica, considerata la valutazione del rapporto costi - benefici demandata all'amministrazione), dell'organo collegiale del Ministero della sanità (ora della salute) denominato Commissione unica del farmaco, competente alla formulazione del giudizio circa il carattere essenziale di un farmaco o la sua significativa efficacia terapeutica ai fini dell'inserimento nelle classi a) o b), comportante, rispettivamente, la somministrazione gratuita e il concorso dell'assistito alla metà della spesa, ovvero c), comportante, in linea generale e salva diversa previsione delle normative regionali, l'onere economico a carico dell'assistito. Pertanto, nel sistema delineato dalla legge - rispettoso del disposto dell'art. 32 Cost., nella parte in cui, imponendo alla Repubblica la tutela della salute anche garantendo cure gratuite agli indigenti, contempla un diritto fondamentale condizionato, ai fini della determinazione dei suoi contenuti, alle scelte del legislatore, rispettose del nucleo irriducibile del diritto alla salute - il provvedimento amministrativo a carattere generale può essere disapplicato, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, a tutela del diritto soggettivo alla prestazione dedotto in giudizio, ove risulti affetto da vizi di legittimità, restando preclusa alla giurisdizione, tanto ordinaria quanto amministrativa, la sostituzione delle valutazioni dell'amministrazione mediante un sindacato non circoscritto alla legittimità. Ne discende che l'errore tecnico, imputato alla Commissione unica del farmaco nell'esercizio del potere di classificazione, può essere fatto valere dall'interessato solo per il tramite di un vizio di legittimità dell'atto (per il cui accertamento, con particolare riguardo all'eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere, ovvero sotto quello sintomatico, dell'esattezza materiale dei fatti, o dell'errore manifesto di valutazione, potrebbe rendersi indispensabile una consulenza tecnica d'ufficio), ma non direttamente, domandando al giudice che, eventualmente a mezzo di consulente tecnico, operi un sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dalla Commissione unica del farmaco. (Nella specie, relativa a controversia introdotta in data anteriore al 10 agosto 2000 e quindi sottratta, quanto alla giurisdizione, alla disciplina della legge n. 205 del 2000, la Corte Cass. ha dato atto dei diversi orientamenti di giurisprudenza, dando continuità a quello più recente, nei termini di cui in massima).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)