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Sez. L, Sentenza n. 6109 del 18/06/1998 (Rv. 516600 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Assicurato guarito senza postumi permanenti o con postumi inferiori al minimo indennizzabile - Aggravamento delle condizioni - Termine decennale per richiedere la rendita previsto dall'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - Natura - Decorso di tale termine - Presunzione assoluta di immodificabilità dei postumi - Conseguenze - Variazioni intervenute nel decennio - Termine triennale ex art. 112 del d.P.R. 1124 - Applicabilità - Decorrenza - Dall'intervenuta variazione - Decorrenza dal termine del decennio - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516600-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

Il periodo di dieci anni dalla data dell'infortunio durante il quale l'infortunato dichiarato guarito senza postumi permanenti o con postumi inferiori al minimo indennizzabile, può, a norma dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. infortuni sul lavoro e malattie professionali) chiedere la liquidazione di rendita se a seguito di aggravamento i detti postumi abbiano raggiunto la soglia di indennizzabilità, costituisce un periodo di osservazione entro i (soli) limiti del quale si può tenere conto dei mutamenti dello stato di inabilità del soggetto assicurato, determinandosi dopo il suo decorso una presunzione legale assoluta di immodificabilità dei postumi del fatto lesivo. Pertanto solo se la variazione dello stato di inabilità conseguente all'infortunio si sia verificata entro il decennio sorge l'eventuale diritto alla corresponsione della rendita, da esercitare nel termine triennale di prescrizione di cui al successivo art. 112 dello stesso d.P.R., decorrente dal momento dell'intervenuta variazione, e non già dalla scadenza del decennio.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)