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Sez. 3, Sentenza n. 3041 del 30/03/1999 (Rv. 524737 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Domanda nuova in appello - Erronea esclusione da parte del giudice - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per erronea interpretazione della domanda - Deduzione - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Reinterpretazione della domanda stessa per accertarne la novità in appello - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524737-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

Il vizio della sentenza di appello consistente nel non aver il giudice ravvisato la novità della domanda, in base all'erroneo assunto dell'avvenuta proposizione della stessa fin dal primo grado di giudizio, se non è oggetto di specifico motivo di ricorso per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., non consente al giudice di legittimità di procedere alla reinterpretazione della domanda per accertare se è stato violato l'articolo 345 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)