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Sez. 3, Sentenza n. 4162 del 26/04/1999 (Rv. 525773 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE | Scrittura privata - Autentica delle sottoscrizioni - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525773-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE

Salvo sia diversamente stabilito dalla legge ad altri fini, quando per la conclusione di un contratto è richiesta la forma scritta "ad substantiam" è sufficiente una scrittura privata senza che ricorra la necessità della autentica delle sottoscrizioni ad opera di un notaio od altro pubblico ufficiale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2703

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)