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Sez. 1, Sentenza n. 1991 del 26/03/1984 (Rv. 434064 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - RICOMPRENSIONE SIA DELLA FATTISPECIE RELATIVA ALL'OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE CHE DELL'IPOTESI DI TARDIVO ESPLETAMENTO DELL'INCOMBENTE - PARITÀ DI TRATTAMENTO DELLE DUE IPOTESI - LIMITI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434064-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - RICOMPRENSIONE SIA DELLA FATTISPECIE RELATIVA ALL'OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE CHE DELL'IPOTESI DI TARDIVO ESPLETAMENTO DELL'INCOMBENTE - PARITÀ DI TRATTAMENTO DELLE DUE IPOTESI - LIMITI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

In tema d'imposta sul valore aggiunto, nella disciplina fissata dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, prima delle modifiche introdotte (con effetto retroattivo) dal d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 43 primo comma, per il caso di omessa presentazione della prescritta dichiarazione nel termine di legge, trovano applicazione tanto nei confronti di chi ometta la dichiarazione medesima, quanto nei confronti di chi ottemperi tardivamente al relativo Obbligo, salva restando, in questa seconda ipotesi, la riduzione delle sanzioni medesime in caso di adempimento entro trenta giorni dalla scadenza (art. 48 primo comma). Tale principio manifestamente non pone la citata norma in contrasto con i precetti costituzionali in tema di uguaglianza e di delegazione della funzione legislativa, in quanto la norma medesima non interferisce sul criterio della correlazione delle sanzioni con l'entità delle infrazioni e del danno per l'erario, di cui all'art. 10 della legge di delega n. 825 del 1971, tenendo conto della suddetta riduzione e della possibilità, in concreto, di commisurare le sanzioni stesse entro i previsti limiti minimo e massimo (da due a quattro volte l'imposta dovuta), nonché della pari Rilevanza giuridica dell'una e dell'altra infrazione, giustificativa della parità di trattamento.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 76, Legge 09/10/1971 num. 825 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 44 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 48 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)