diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2263 del 02/03/1998 (Rv. 513198 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Provvedimento relativo - Contenuto decisorio - Esclusione - Impugnazione sia pure ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513198-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Il provvedimento con il quale viene disposta la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., essendo diretto soltanto a regolare l'attività processuale, non ha contenuto decisorio, bensì ordinatorio e non è, pertanto, suscettibile di formare oggetto autonomo di impugnazione, neppure con il rimedio del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., salvo il disposto dell'art. 42, nuovo testo, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)