Sez. 3, Sentenza n. 2263 del 02/03/1998 (Rv. 513198 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Provvedimento relativo - Contenuto decisorio - Esclusione - Impugnazione sia pure ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Il provvedimento con il quale viene disposta la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., essendo diretto soltanto a regolare l'attività processuale, non ha contenuto decisorio, bensì ordinatorio e non è, pertanto, suscettibile di formare oggetto autonomo di impugnazione, neppure con il rimedio del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., salvo il disposto dell'art. 42, nuovo testo, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)