Sez. 5, Sentenza n. 34856 del 06/11/2020 Cc. (dep. 07/12/2020) Rv. 279982 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte di appello - Ammissibilità - Limiti - Violazione di legge - Ragioni
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 3, Legge 17/10/2017 num. 161
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)