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Sez. 1, Sentenza n. 8084 del 30/01/2020 Cc. (dep. 28/02/2020) Rv. 278477 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. n 159 del 2011 - Prefettura che ha adottato l’informativa antimafia - Legittimazione ad impugnare - Esclusione - Ragioni - Diversa qualificazione del ricorso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278477-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di misure di prevenzione, la prefettura territoriale che abbia adottato l'informativa antimafia non è soggetto legittimato ad impugnare il provvedimento di ammissione dell'azienda al controllo giudiziario ex art. art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e succ. mod., non rivestendo tale ente, pur se intervenuto nella fase cognitiva preliminare, la qualità di parte del procedimento di prevenzione, né il ricorso per cassazione da esso proposto può essere diversamente qualificato in appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in quanto atto non proveniente da un soggetto titolare del potere di impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)