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Sez. L, Sentenza n. 425 del 12/01/2006 (Rv. 586856 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Esercizio dello "ius variandi " da parte del datore di lavoro - Limiti - Condizioni - Equivalenza in concreto delle nuove e delle precedenti mansioni - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586856-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro deve essere valutata dal giudice di merito - con giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato - la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del demansionamento, avendo accertato che le mansioni cui era addetto in precedenza il dipendente, addetto alla conduzione di un complesso impianto di verniciatura, erano di gran lunga più impegnative e responsabilizzanti delle successive mansioni di addetto ala linea sigillatura, proprie dell'operaio generico di catena di montaggio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)