Sez. L, Sentenza n. 10091 del 02/05/2006 (Rv. 589030 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | "Ius variandi" - Requisiti di legittimità - Equivalenza delle mansioni - Elementi rilevanti - Aspetti oggettivi e soggettivi - Estremi - Identità delle mansioni - Necessità - Esclusione - Arricchimento del bagaglio professionale del lavoratore - Ammissibilità - Fattispecie
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
L'equivalenza delle mansioni, che, ex art. 2103 cod. civ., condiziona la legittimità dell'esercizio dello "ius variandi", va verificata sia sotto il profilo oggettivo, e cioè in relazione alla inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sotto il profilo soggettivo, che implica l'affinità professionale delle mansioni, nel senso che le nuove devono armonizzarsi con le capacità professionali acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi. Una volta che risultino rispettate siffatte condizioni, l'esercizio dello "ius variandi" non richiede l'identità delle mansioni, nè esso è impedito dalla necessità di un aggiornamento professionale in relazione ad innovazioni tecnologiche, ovvero dalla circostanza che le nuove mansioni debbano essere svolte in un diverso settore della complessa organizzazione aziendale e soggiacere ad una organizzazione del lavoro concepita con modalità diverse rispetto a quella che caratterizzava le precedenti mansioni. Il rispetto della professionalità del lavoratore subordinato può anche esprimersi in tutti i casi in cui, pur nel contesto di una diversa attività lavorativa, l'esperienza professionale ivi maturata possa ritenersi utile al fine del miglior espletamento della prestazione richiesta. In tale ipotesi, il quadro complessivo delle attitudini professionali non viene ristretto ma, al contrario, viene ampliato, potendo il lavoratore, già forte dell'esperienza professionale acquisita, arricchire il proprio bagaglio professionale attraverso l'effettuazione di un'esperienza nuova a lui affidata proprio in considerazione della consapevolezza dei problemi che egli ha già affrontato nel corso della pregressa attività (principio applicato dalla S.C. in fattispecie in cui il lavoratore, dapprima titolare di una filiale secondaria di un istituto di credito, era stato assegnato all'ufficio cassa titoli e cedole della sede centrale, poi al servizio ispettorato, quindi a capo dell'ufficio segreteria fidi, ufficio rischi e ufficio cassa centrale; infine, in seguito all'unificazione della Cassa Centrale di Cuneo e di quella di Milano, assegnato presso la filiale di Cuneo e successivamente presso quella di Boves, con mansioni di direttore, in sostituzione del titolare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)