Sez. U, Sentenza n. 1013 del 01/02/1994 (Rv. 485174 - 01)
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - In genere | Magistrato - Sottoposizione a procedimento penale - Sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio - Presupposti.
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - In genere
La sospensione cautelare del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio, non costituendo un provvedimento disciplinare vero e proprio, ma un provvedimento provvisorio ispirato alla superiore esigenza del prestigio della funzione giurisdizionale - da adottarsi, peraltro, col pieno rispetto del diritto di difesa, talché la relativa norma di previsione, di cui all'art. 31 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, manifestamente non contrasta con gli artt. 27, secondo comma, 24 e 107 Cost. - , ove disposta in caso di sottoposizione dell'interessato a procedimento penale, deve essere valutata con esclusivo riferimento alla gravità dell'accusa ed alla conseguente opportunità di sottrarre l'accusato al suo ufficio, non anche con riferimento al merito dell'accusa stessa ed risultanze processuali più o meno idonee ad asseverarne la fondatezza.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)