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Sez. 5, Sentenza n. 8754 del 19/02/1988 Ud. (dep. 08/08/1988) Rv. 179046 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - DEL P.M. - RELATIVAMENTE AGLI INTERESSI CIVILI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179046-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - DEL P.M. - RELATIVAMENTE AGLI INTERESSI CIVILI - ESCLUSIONE.*

Il potere-dovere del pubblico ministero di impugnare un provvedimento con la sola finalità di tutelare gli interessi civili delle parti private trova un limite nell'interesse pubblico (da intendersi sostanziale e concreto) di cui egli è portatore - si che, al di fuori del caso eccezionale dell'Azione civile esercitata dal P.m. ai sensi degli artt. 105 e 196 cod. proc. pen. nell'interesse del danneggiato incapace per infermità mentale o per minore età, in ogni altra ipotesi la difesa degli interessi in questione deve ritenersi riservata esclusivamente alle parti private, mediante il promovimento delle azioni loro spettanti. Ne consegue che deve considerarsi inammissibile il ricorso per Cassazione del P.m. avverso la sentenza predibattimentale che abbia dichiarato estinto il reato per amnistia senza procedere al pubblico dibattimento e, pertanto, senza pronunciare sulle Disposizioni civili contenute nella sentenza di primo grado. (Conf mass n 177125; (Conf mass n 173716; (Conf mass n 152935; (Conf mass n 150532).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 105, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 196, Cod. Proc. Pen. art. 421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)