Sez. 4, Sentenza n. 9064 del 04/06/1981 Ud. (dep. 16/10/1981) Rv. 150532 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE DEL P.M. - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - CASSAZIONE - RICORSO - DEL P.M. - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - RICORSO DEL PUBBLICO MINISTERO A TUTELA ESCLUSIVA DEGLI INTERESSI DELLA PARTE CIVILE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE DEL P.M. - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - CASSAZIONE - RICORSO - DEL P.M. - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - RICORSO DEL PUBBLICO MINISTERO A TUTELA ESCLUSIVA DEGLI INTERESSI DELLA PARTE CIVILE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Il potere-dovere del pubblico ministero di impugnare un provvedimento, con la sola finalità di tutelare gli interessi civili delle parti private, trova un limite nell'interesse pubblico, di cui è portatore. L'interesse ad impugnare, infatti, deve essere sostanziale e concreto. L'unica eccezione è rappresentata dalla Azione civile, esercitata dal pubblico ministero nell'interesse del danneggiato, incapace per infermità di mente o per età minore. In ogni altra ipotesi la difesa degli interessi menzionati è riservata esclusivamente alle parti private, le quali possono esercitare le azioni loro spettanti. In subiecta materia, l'art. 12 legge 3 agosto 1978 n. 405 - attinente alle Disposizioni civili, contenute in una sentenza di condanna, emessa dal giudice di merito per un reato poi estinto per amnistia - non ha derogato alla disciplina generale dell'interesse alle impugnazioni, previste dal codice di rito. (nella specie la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso del pubblico ministero avverso una sentenza, con la quale il giudice di appello aveva dichiarato estinto il reato per amnistia, senza procedere al pubblico dibattimento e senza, quindi, pronunziare sulle Disposizioni civili, contenute nella sentenza di primo grado). (Conf. Mass. N. 123660, 115908; in genere sulla inammissibilità dell'impugnazione del P.m., per carenza di un interesse specifico e concreto V. Mass. Nn.144189, 130289, 123888, 117805, 112448).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 105, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 191, Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 421, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)