Sez. 6, Sentenza n. 11072 del 20/02/1989 Ud. (dep. 11/08/1989) Rv. 181934 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - PROSCIOGLIMENTO PER TOTALE INFERMITÀ DI MENTE - AMNISTIA - PREVALENZA DELLA PRIMA CAUSA - LIMITE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - PROSCIOGLIMENTO PER TOTALE INFERMITÀ DI MENTE - AMNISTIA - PREVALENZA DELLA PRIMA CAUSA - LIMITE.*
Il proscioglimento per totale infermità di mente, qualora il giudice abbia escluso in modo irrevocabile la attualità della pericolosità sociale e quindi l'applicabilità della misura di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario, è più favorevole rispetto alla declaratoria di non doversi procedere per essere il reato estinto per amnistia, poiché, dovendo avvenire la comparazione in concreto, l'assoluzione per difetto di imputabilità preclude l'esperibilità delle azioni civili derivanti da fatto illecito (artt. 88 in relazione all'art. 85 cod. pen. e 2043 segg. cod. civ.). (V mass n 150532; (V mass n 179046; (V mass n 098424).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 222 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)